La nuova Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 152/2017 sulla promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive.
Link: LR 152-2017
Si fa presente che le Associazioni potranno retribuire (a norma dell’Art. 90 della Legge 289/2002), solo i tecnici sportivi dilettantistici in possesso di diplomi rilasciati da Federazioni o da Enti Sportivi riconosciuti dal CONI e presenti nei rispettivi albi tecnici (vedi albo tecnici CSEN – http://www.csen.it/albo-
Art. 11
Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante
1. I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.
2. L’istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l’educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127), oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e riconosciuti dallo Stato italiano.